La Prima Sezione della Corte di Cassazione,con la sentenza 17494/2023 ha stabilito che, nel caso della fattispecie criminoso prevista dall’art. 419 c.p. ( devastazione e saccheggio) la mera partecipazione al corteo, non sia di per sè sufficiente a ritenere integrato il reato contestato.

“La sentenza impugnata si rivela, sul punto, logicamente carente perche’ assume – senza enuclearne in modo compiuto le ragioni, operazione che sarebbe stata tanto piu’ necessaria in considerazione della difformita’ delle valutazioni espresse rispetto a quelle del giudice di primo grado – che la predetta degenerazione ha costituito evento previsto e voluto da tutti coloro che curarono l’organizzazione dell’evento e che, successivamente, concorsero all’azione di resistenza attiva contro le forze dell’ordine.

Cio’ incide sul vaglio delle posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), autori di condotte che, sicuramente funzionali alla consumazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ne possono giustificare la condanna per quello di devastazione solo a condizione che sia accertata la consapevolezza, in capo ai menzionati imputati, del fatto che i loro rispettivi contributi hanno agevolato l’attuazione di un proposito criminoso che, gia’ dalla sua insorgenza, contemplava e comprendeva il ricorso a cruenti e diffusi danneggiamenti, che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, ben poco hanno a che vedere con la genesi del corteo e l’obiettivo avuto che i suoi ideatori avrebbero voluto conseguire.

L’insufficienza, sotto questo aspetto, del percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata ne impone – assorbite, per quanto concerne (OMISSIS), le residue censure – l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per un nuovo giudizio sul punto che, libero nell’esito, sia emendato dal vizio riscontrato.”