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TRIBUNALE DI PALERMO. RICONOSCIUTA PROTEZIONE UMANITARIA A UN GHANESE


Con ordinanza del 13.12.2018, il Tribunale di Palermo ha riconosciuto, in favore di un cittadino del Ghana, il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari (abrogato dal D.L. n. 113/2018), disponendo il rilascio, nei confronti dello stesso, di un permesso di soggiorno “per casi speciali”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 113/18. 
In particolare, il ricorrente ha documentato che la moglie risiede nel territorio dello Stato con regolare permesso di soggiorno, sicchè l’eventuale rimpatrio dello stesso si porrebbe in contrasto con l’esigenza di garantire l’unità familiare.
Sulla base di ciò, il Giudice ha riconosciuto la sussistenza delle gravi ragioni di carattere umanitario suscettibili di legittimare il conseguimento, da parte del ricorrente, di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.lgs. n. 286/98 (nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della modifica legislativa).
Tuttavia, il D.L. n. 113/18, meglio noto come “decreto Salvini”, ha di fatto abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, originariamente previsto dal citato art. 5, sostituendolo con una pluralità di permessi di soggiorno riconosciuti in presenza di talune fattispecie tipiche preventivamente individuate (compimento di atti di particolare valore civile, patimento di grave sfruttamento lavorativo o di violenza domestica, eccezionali calamità naturali nel Paese di provenienza, motivi di salute di eccezionale gravità).
L’anzidetta novella, peraltro, non ha previsto alcun regime transitorio per la regolazione dei casi, come quello in esame, in cui sia stato già presentato ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale, e il relativo procedimento sia pendente alla data di entrata in vigore del decreto.
L’unica disposizione transitoria riscontrabile è costituita dal comma 9 dell’art. 1, ai sensi del quale “Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”.
Orbene, il Giudice ha ritenuto che tale norma debba trovare applicazione ai procedimenti pendenti non solo nella fase amministrativa (dinnanzi alla competente Commissione Territoriale), ma anche nella fase giurisdizionale.
Diversamente opinando, infatti, si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento in ragione di variabili, quale la maggiore o minore durata dei procedimenti volti all’accertamento del diritto alla protezione internazionale invocata, indipendenti dalla volontà del soggetto interessato.
La soluzione interpretativa sopra illustrata, si legge nel provvedimento, “appare, allora, senz’altro applicabile laddove – come nel caso di specie – la condizione personale del richiedente asilo idonea al riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari, nell’accezione già prevista dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998, si atteggi a circostanza di fatto preesistente rispetto all’entrata in vigore della nuova disciplina normativa, oggetto di mero accertamento successivo”.
Avv. Aloisia Varvarà

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