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D.L. Sicurezza e Iscrizione Anagrafica. Alcune osservazioni


D.L. Sicurezza e Iscrizione Anagrafica.
Alcune osservazioni
Le maggiori criticità, al momento evidenziate, sui richiedenti asilo, riguardano la abrogazione della norma che consentiva la possibilità, per tali soggetti, di chiedere l’iscrizione anagrafica.
E’ stato infatti abrogato l’art.5 bis del d.lvo 142/2018 che consentiva tale adempimento ai richiedenti asilo, cioè a coloro che hanno formulato richiesta di protezione internazionale, ma il cui iter amministrativo o giudiziario non si è concluso.
Accanto a tale abrogazione, viene chiarito che il permesso di soggiorno ( per i richiedenti asilo)  è documento di riconoscimento personale, che, tuttavia non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica.
Tuttavia, non viene abolito il primo comma dell’art. 6 comma 7 del D.lvo 286/1998 ( Testo Unico Immigrazione) “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”.
Ebbene pare curioso mantenere questo principio di uguaglianza, quando al contempo, si sancisce che il permesso di soggiorno dei richiedenti asilo è un documento di identità che non consente l’iscrizione anagrafica.
Ma la norma non pone un divieto esplicito di iscrizione anagrafica, in quanto, comunque, restano non modificate le norme attualmente in vigore del regolamento anagrafico e quelle del DPR 394/1999.
Ancora, i problemi più gravi sotto il profilo umanitario sembrano dettati dalle conseguenze della mancata iscrizione anagrafica.
In particolare l’iscrizione al SSN.
L’art. 42 del DPR 394/1999 prevede l’obbligo di iscrizione al SSN degli stranieri in possesso di permesso di soggiorno, incluso quello per richiesta asilo, “ nel cui territorio ha la residenza”.
Ovviamente in caso di mancata iscrizione anagrafica non potrà ottenerla. 
Invero anche la possibilità, prevista dalla legge di accedere all’iscrizione al SSN senza iscrizione anagrafica, ma sulla base del luogo di “effettiva dimora” appare frustrato dal fatto che il permesso di soggiorno non ha più alcun valore certificativo di tale domicilio, attesa la sua inidoneità a costituire titolo di iscrizione anagrafica.
 
 
Art.6 comma 7 d.lvo 286/1998
“Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione.
In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza”
 
Art. 15 DPR 394 1999
(Iscrizioni anagrafiche) 
1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri  previsti  dalla  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  e  dal  regolamento  anagrafico  della  popolazione residente, approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  come  modificato  dal  presente 
regolamento.  
2.  Il  comma  3  dell’articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  è  sostituito  dal 
seguente:  
"3.  Gli  stranieri  iscritti  in  anagrafe  hanno  l’obbligo  di  rinnovare  all'ufficiale  di  anagrafe  la  dichiarazione  di  dimora abituale  nel  comune,  entro  60  giorni  dal  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno,  corredata  dal  permesso  medesimo  e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. 
Per gli stranieri muniti di carta di  soggiorno,  il  rinnovo  della  dichiarazione  di  dimora  abituale  è  effettuato  entro  60  giorni  dal  rinnovo  della  carta  di soggiorno.   L'ufficiale   di   anagrafe   aggiornerà   la   scheda   anagrafica   dello   straniero,   dandone   comunicazione   al questore."
1[63]
3.  La  lettera  c)  del  comma  1  dell’articolo  11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  è 
sostituita dalla seguente:  
"c)  per  irreperibilità  accertata  a  seguito  delle  risultanze  delle  operazioni  del  censimento  generale  della  popolazione, ovvero,  quando,  a  seguito  di  ripetuti  accertamenti,
 opportunamente  intervallati,  la  persona  sia  risultata  irreperibile, nonchè, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui  all’articolo  7,  comma  3,  trascorso  un  anno  dalla  scadenza  del  permesso  di  soggiorno  o  della  carta di  soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.". 
4.  Al  comma  2  dell’articolo  11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  è  aggiunto  il seguente periodo:  
" Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.". 
5.  Le  iscrizioni, le  cancellazioni  e  le  variazioni anagrafiche  di  cui  al  presente  articolo  sono  comunicate  d’ufficio  alla questura competente per territorio entro il termine
 di quindici giorni.  
6.  Al  comma  2  dell’articolo  20  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  è  aggiunto  il seguente periodo:  
"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di
 soggiorno.". 
7.  Con  decreto  del  Ministro  dell’interno,  sentita  l’Associazione  nazionale  dei  comuni  d’Italia,  l’Istituto  nazionale  di statistica  e  l’Istituto  nazionale  per  la  previdenza sociale,  ed  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali,  sono determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici 
di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del  Ministero  dell’interno,  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  agli  articoli  9,  22,  comma  3,  e  27  della legge  31  dicembre 1996,  n.  675,  e  successive modificazioni  e  integrazioni.  Lo  stesso  decreto  disciplina  anche  le  modalità  tecniche  e  il calendario  secondo  cui  i  Comuni  dovranno  procedere all’aggiornamento  e  alla  verifica  delle  posizioni  anagrafiche  dei cittadini  stranieri  già  iscritti  nei  registri  della popolazione  residente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento.  
 
Art. 32 DPR 223 1989
Schedario della popolazione temporanea 
1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell'art. 14. 2. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi. 3. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. 
4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non piu' dimoranti temporaneamente nel comune: a) perche' se ne sono allontanate o sono decedute; b) perche' vi hanno stabilito la dimora abituale. 
5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza.
 
Conclusivamente, non appare che possa legittimamente opporsi, alla luce della normativa non abrogata, l’iscrizione anagrafica, sia pur temporanea, dei richiedenti asilo, e, soprattutto, la conseguente iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
Del pari, come preannunciato da alcuni Uffici Comunali, non appare legittimo che un Ufficio Pubblico possa rifiutarsi di incamerare una domanda di iscrizione anagrafica.
L’art. 2 della Legge 24171990  infatti prevede che : “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.
 
 

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