12 ott 2026 · Avv.Giorgio Bisagna Foro di Palermo

Linosa

Quadro generale

Dal 12 giugno 2026 la convalida del trattenimento dei richiedenti asilo è tornata alle sezioni specializzate del Tribunale; per gli stranieri irregolari resta competente il Giudice di Pace.

Il D.L. 100/2026 (conv. senza modificazioni dalla L. 145/2026), che attua il Patto UE su migrazione e asilo, ha restituito alle sezioni specializzate la competenza che il D.L. 145/2024 aveva attribuito alle Corti d’appello. Il regime transitorio delle convalide è controverso: l’art. 17 c. 4 mantiene la disciplina previgente per i procedimenti avviati con domande anteriori al 12 giugno 2026, ma il Massimario della Cassazione ritiene che non riguardi le convalide, soggette al principio tempus regit actum. La Corte costituzionale (ord. 167/2026, dep. 9 ottobre 2026) ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla competenza delle Corti d’appello nel regime precedente.

CategoriaConvalida di accompagnamento e trattenimentoImpugnazione / merito
IrregolariGiudice di Pace (luogo del CPR)Giudice di Pace (opposizione all’espulsione prefettizia)
Richiedenti asilo, domanda dal 12.6.2026Sezione specializzata del Tribunale, monocraticoSezione specializzata
Richiedenti asilo, domanda prima del 12.6.2026Corte d’appello, monocratico, per i trattenimenti del regime previgente (transitorio controverso, vedi sezione 2)Sezione specializzata
Cittadini UE e familiariSezione specializzata (art. 20-ter d.lgs. 30/2007)Sezione specializzata
Minori stranieriNon applicabile: inespellibili e non trattenibili nei CPRTAR per l’espulsione ministeriale; Tribunale per i minorenni per tutela e rimpatrio assistito

1. Stranieri irregolari

Per l’espulsione ordinaria e il trattenimento pre-espulsivo il giudice è il Giudice di Pace; il Tribunale, la Corte d’appello e la Cassazione intervengono solo in ruoli residuali.

  • Giudice di Pace
    • Opposizione al decreto prefettizio di espulsione (art. 13 c. 8 TUI, art. 18 d.lgs. 150/2011), da proporre entro 20 giorni dalla notificazione (termine di 40 giorni per chi risiede all’estero).
    • Convalida dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo forza pubblica (art. 13 c. 5-bis TUI).
    • Convalida e proroghe del trattenimento nei CPR (art. 14 TUI).
    • Territorialmente è competente il giudice del luogo in cui si trova il centro, non quello dell’autorità che ha emesso il provvedimento.
    • Il giudice che convalida resta il riferimento per la vigilanza sulle condizioni di trattenimento.
  • Tribunale ordinario: nessun ruolo diretto. Il Tribunale penale conosce i reati (art. 13 c. 13, art. 14 c. 5-ter e 5-quater TUI) e il giudice penale dispone l’espulsione come misura di sicurezza o sanzione sostitutiva (artt. 15-16 TUI).
  • Corte d’appello: nessun ruolo, se non per il trattenimento di chi presenta domanda di protezione (sezione 2).
  • Cassazione: ricorso avverso la convalida e avverso le decisioni sull’opposizione. Il D.L. 100/2026 ha rimodulato la disciplina del ricorso contro convalida, proroga e riesame del trattenimento in CPR.
  • TAR Lazio: espulsione ministeriale per ordine pubblico o sicurezza dello Stato (art. 13 c. 1 TUI).

Termine per l’opposizione all’espulsione prefettizia

  • Il ricorso al Giudice di Pace va proposto, a pena di inammissibilità, entro 20 giorni dalla notificazione del decreto di espulsione (art. 18 c. 3 d.lgs. 150/2011). Il termine è di 40 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
  • Il termine attuale deriva dall’art. 1 c. 4-ter D.L. 133/2023, inserito in sede di conversione (L. 176/2023), che ha ridotto i precedenti 30 giorni (60 per chi risiede all’estero). Molte fonti ancora in rete indicano 30 giorni: si riferiscono al regime anteriore.
  • Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dallo straniero e depositato anche a mezzo posta o tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Il giudizio è definito entro 20 giorni dal deposito (art. 18 c. 7).
  • Per quanto ho letto, né il D.L. 100/2026 (conv. L. 145/2026) né il D.L. 168/2026 modificano l’art. 18 d.lgs. 150/2011. Ho letto per intero solo il primo; del D.L. 168/2026 ho letto soltanto le parti riferite all’art. 17 del D.L. 100/2026.

2. Richiedenti protezione internazionale

Il giudice dipende dal titolo giuridico del trattenimento e dal regime temporale: per i trattenimenti disposti con le norme nuove è la sezione specializzata, per quelli del regime del D.L. 145/2024 la Corte d’appello.

Criterio di riparto. La Cassazione (n. 15908/2026) ha chiarito che conta il titolo del trattenimento, non la qualifica formale dello straniero. Se la misura è disposta per la gestione della domanda di protezione, la competenza era della Corte d’appello; se è pre-espulsiva, resta del Giudice di Pace. Questa lettura vale per il regime anteriore al 12 giugno 2026.

Domande presentate dal 12 giugno 2026

  • Convalida di trattenimento e proroghe: sezioni specializzate del Tribunale, in composizione monocratica. La composizione collegiale è stata abolita per tutte le materie delle sezioni specializzate.
  • Reclamo contro l’autorizzazione a rimanere e misure alternative al trattenimento: sezioni specializzate.
  • Contro il decreto sulla convalida, la proroga o il riesame del trattenimento, o delle misure alternative, c’è un nuovo ricorso per cassazione.

Trattenimenti e domande anteriori al 12 giugno 2026

  • Per i trattenimenti disposti prima del 12 giugno 2026 resta competente la Corte d’appello in composizione monocratica, secondo il principio tempus regit actum.
  • La Corte costituzionale (ord. 167/2026, dep. 9 ottobre 2026) ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla competenza delle Corti d’appello e ha rilevato che le nuove norme non si applicano ai giudizi di convalida già pendenti.
  • Zona controversa: trattenimento disposto dopo il 12 giugno nei confronti di chi ha presentato domanda prima di quella data. Il testo dell’art. 17 c. 4 farebbe applicare il regime previgente; il Massimario (rel. 35/2026) sostiene che quella norma riguardi solo i procedimenti sulla domanda e non le convalide, e che dal 12 giugno le richieste di convalida vadano al Tribunale, come hanno fatto le amministrazioni (esempi di Roma e Trieste).

Domanda presentata dentro il CPR o davanti al Giudice di Pace (trattenimento secondario)

  • Cambia il giudice competente. Il GdP di Roma (2 aprile 2026) ha ribadito che la sola manifestazione di volontà, anche se la Questura non la formalizza, sposta la competenza alla Corte d’appello.
  • Per i trattenimenti disposti con le norme nuove il giudice è la sezione specializzata (art. 3 c. 1 lett. c-bis D.L. 13/2017; art. 6 c. 5 d.lgs. 142/2015 come modificato, che sostituisce “corte d’appello” con “giudice”).
  • Il giudice del secondario deve vagliare l’eventuale allegazione di inespellibilità per rischio di persecuzione (Cass. 3626/2026).

Altre competenze

  • Merito del ricorso contro il diniego, trasferimenti Dublino e apolidia: sezioni specializzate.
  • Fermo per accertamenti (art. 10-ter c. 2-quinquies e art. 10-quater TUI): la convalida spetta al Giudice di Pace, con decreto motivato entro 48 ore dalla richiesta, e il decreto è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 14.1 TUI.

3. Cittadini UE e familiari (d.lgs. 30/2007)

Per i cittadini UE la competenza è della sezione specializzata del Tribunale, sia per l’impugnazione dell’allontanamento sia per la convalida dell’esecuzione coattiva; il Giudice di Pace non interviene.

  • Provvedimenti di allontanamento: Ministro dell’interno (sicurezza dello Stato), Prefetto (motivi imperativi di pubblica sicurezza e altri motivi di ordine pubblico, art. 20) e per cessazione del diritto di soggiorno (art. 21).
  • Sezione specializzata (monocratico)
    • Impugnazione dei provvedimenti di allontanamento. È competente la sezione del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento. Il TAR si è dichiarato privo di giurisdizione sulle impugnazioni dei provvedimenti prefettizi (TAR Marche, 2023).
    • Convalida dei provvedimenti dell’art. 20-ter: esecuzione immediata e accompagnamento coattivo con eventuale trattenimento. L’art. 3 D.L. 13/2017 attribuisce alle sezioni specializzate anche questi procedimenti.
  • Corte d’appello: solo come giudice dell’impugnazione ordinaria, non come giudice della convalida.
  • Cassazione: ricorso avverso i provvedimenti della sezione specializzata.

4. Minori stranieri

I minori stranieri non sono, di regola, espellibili né trattenibili, quindi Giudice di Pace, Tribunale ordinario e Corte d’appello non hanno competenza su espulsione o convalida. Questa sezione riprende le norme senza una verifica su fonti aggiornate.

  • Minori non accompagnati: inespellibili e non respingibili (art. 19 c. 1 e 1-bis TUI, L. 47/2017). L’unica deroga è l’espulsione ministeriale per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, impugnabile davanti al TAR.
  • Tribunale per i minorenni
    • Provvedimenti di tutela e rimpatrio assistito (art. 8 L. 47/2017).
    • Procedimenti di accertamento dell’età, con reclamo al giudice previsto dall’art. 19-bis d.lgs. 142/2015.
  • Trattenimento nei CPR: non applicabile ai minori. Per i nuclei familiari con minori valgono le tutele dell’art. 19 TUI e del d.lgs. 142/2015.
  • Maggiorenne con età contestata: si applica il regime in base all’esito dell’accertamento, ed è qui che si apre il contenzioso.

5. Il D.L. 100/2026 e il Patto UE: sintesi ragionata

Il decreto attua il Patto in due mosse: il Capo II introduce subito accertamenti, procedura di frontiera e misure restrittive graduate, mentre il Capo I e l’art. 14 riportano il controllo giurisdizionale alle sezioni specializzate e alla Cassazione civile.

Il Capo II dà attuazione alla direttiva accoglienza 2024/1346 e ai regolamenti 2024/1348 (procedure), 2024/1349 (rimpatrio alla frontiera), 2024/1356 (accertamenti) e 2024/1358 (Eurodac). Il modello è una sequenza: accertamento, procedura di frontiera o ordinaria, eventuale rimpatrio, con una misura limitativa e un rimedio giurisdizionale per ogni passaggio. Il decreto assorbe in parte il Capo II del disegno di legge A.S. 1869; il resto dell’attuazione resta affidato a quel disegno di legge, che contiene una delega.

Accertamenti e fermo (artt. 10-ter e 10-quater TUI)

  • Nuovo fermo amministrativo per gli accertamenti (identità, sicurezza, rilievi fotodattiloscopici, Eurodac). L’autorità lo comunica subito per iscritto al PM, che può chiedere integrazioni e ordinare il rilascio.
  • La richiesta di convalida al Giudice di Pace va presentata entro 48 ore e gli accertamenti si chiudono comunque entro 72 ore. Il Giudice di Pace decide con decreto motivato entro 48 ore dalla richiesta. La convalida comporta la permanenza fino a 72 ore dall’inizio. L’interessato ha un difensore e il patrocinio a spese dello Stato.
  • Minori: il fermo non supera le 48 ore, le comunicazioni vanno alla procura presso il tribunale per i minorenni e le operazioni si svolgono alla presenza di un familiare adulto o di un rappresentante.
  • Dopo le 72 ore il rifiuto reiterato dei rilievi configura rischio di fuga e consente il trattenimento disposto dal questore fino a 28 giorni. La convalida spetta alla sezione specializzata se lo straniero è richiedente, altrimenti al Giudice di Pace secondo le regole dell’art. 14 TUI.
  • Se gli accertamenti non si completano in 72 ore, scatta l’autorizzazione a risiedere in un luogo specifico (art. 5-ter d.lgs. 142/2015).

Accoglienza, circolazione e trattenimento (d.lgs. 142/2015)

  • Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico (artt. 5-ter – 5-quinquies): misura nuova, disposta dal prefetto, con possibili obblighi di segnalazione. Nella procedura di frontiera è sempre adottata, salvo trattenimento o misure alternative. Il reclamo si propone entro 7 giorni al giudice del luogo, che decide con ordinanza entro 20 giorni.
  • Rischio di fuga tipizzato (art. 5-sexies). Una riscrittura analoga dell’art. 13 c. 4-bis TUI amplia i casi di accompagnamento coattivo.
  • Trattenimento: non può fondarsi sulla nazionalità né sulla sola sottoposizione alla procedura. Il questore motiva perché le misure alternative dell’art. 6-quater non bastano: consegna del passaporto, garanzia finanziaria, obbligo di dimora, obbligo di presentazione.
  • Frontiera: il trattenimento dura al massimo 12 settimane dalla registrazione, non prorogabili. Se in quel termine manca la decisione, il richiedente è autorizzato a entrare, salvo che il trattenimento prosegua per i motivi dell’art. 6.

Procedura di asilo (d.lgs. 25/2008)

  • Manifestazione di volontà, registrazione (questura o polizia di frontiera) e formalizzazione sono fasi distinte; alla registrazione si rilascia un documento nominativo. Fino al 30 aprile 2027 questure e uffici di frontiera sono competenti per tutte le fasi (art. 17 c. 1). Il termine originario del 31 ottobre 2026 è stato prorogato dal D.L. 29 settembre 2026, n. 168.
  • Procedura di frontiera: la Commissione decide entro 4 settimane. Il ricorso va proposto entro 5 giorni e non sospende, tranne che per i minori non accompagnati. L’istanza di autorizzazione a rimanere si decide entro 10 giorni; il merito entro 12 settimane dalla registrazione, con decreto non reclamabile e ricorso per cassazione (art. 35-ter).
  • Procedura ordinaria: il ricorso sospende, salvi i casi dell’art. 68 par. 3 reg. 2024/1348. Il tribunale decide entro 8 mesi, o 4 mesi nei casi dell’art. 35-bis c. 2-bis, con decreto non reclamabile.
  • Chi ha un documento di viaggio valido può chiedere fino a 15 giorni di partenza volontaria (art. 10 c. 2-septies TUI, art. 32 c. 4-ter d.lgs. 25/2008).

Assetto giudiziario

Dal 12 giugno 2026 la mappa dei provvedimenti è la seguente.

ProvvedimentoGiudiceTerminiRicorso per cassazione
Fermo per accertamenti (art. 10-ter c. 2-quinquies)Giudice di Pace (art. 10-quater)Richiesta entro 48 ore; decreto entro 48 ore; permanenza fino a 72 oreArt. 14.1 TUI
Trattenimento per rifiuto reiterato dei rilievi (art. 10-ter c. 3), richiedenteSezione specializzataFino a 28 giorniArt. 14.1 TUI
Trattenimento per rifiuto reiterato dei rilievi, non richiedenteGiudice di Pace (regole art. 14 TUI)Fino a 28 giorniArt. 14.1 TUI
Trattenimento e proroga del richiedente (artt. 6, 6-bis, 6-ter d.lgs. 142/2015)Sezione specializzata (lett. c-bis)Frontiera: 12 settimane, non prorogabiliArt. 14.1 TUI
Misure alternative (art. 6-quater)Sezione specializzata (lett. c-ter)Art. 14.1 TUI
Autorizzazione a risiedere in luogo specifico (art. 5-ter)Reclamo al giudice del luogo; sezione specializzata (lett. c-quater)Reclamo 7 giorni; ordinanza 20 giorniArt. 14.1 TUI
Ricorso contro la decisione della Commissione in frontiera (art. 35-ter)Sezione specializzataRicorso 5 giorni; autorizzazione a rimanere 10 giorni; decreto 12 settimaneArt. 35-bis c. 13 d.lgs. 25/2008
Accompagnamento coattivo (art. 13 c. 5-bis TUI)Giudice di PaceDecreto entro 48 oreInvariato, Prima sezione civile
Trattenimento pre-espulsivo in CPR (art. 14 TUI)Giudice di PaceArt. 14.1 TUI
  • Sezioni specializzate: giudicano in composizione monocratica. L’art. 5-bis D.L. 13/2017 (competenza delle Corti d’appello) e il c. 4-bis dell’art. 3 (composizione collegiale) sono abrogati.
  • Ufficio per il processo stralcio (art. 16): tratta i procedimenti pendenti all’11 giugno 2026 nelle materie dell’art. 3 c. 1 e 2 D.L. 13/2017, esclusi i procedimenti Dublino, in composizione monocratica, con almeno tre giudici onorari di pace delegati fino al 31 ottobre 2029. Per il Massimario ne restano fuori le procedure de libertate.
  • Cassazione: il nuovo art. 14.1 TUI prevede ricorso ex art. 360 c.p.c. entro 10 giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione, deposito entro 5 giorni dalla notifica e decisione in camera di consiglio entro 30 giorni. Il ricorso non sospende la misura. Il rito sostituisce quello del vecchio art. 14 c. 6 (5 giorni, motivi dell’art. 606 c.p.p.), che portava la materia alla Prima sezione penale; ora torna alle sezioni civili.
  • Commissioni territoriali: fino a 24 sezioni aggiuntive per la procedura di frontiera (art. 4 c. 2-ter d.lgs. 25/2008) e assunzione a termine di 240 funzionari e 77 assistenti per il 2027-2028 (art. 15).

Nodi critici

  • Transitorio delle convalide: criterio non uniforme tra Corte costituzionale e Massimario (sezione 2).
  • Termine di impugnazione: per i provvedimenti emessi tra il 7 e il 12 giugno resta aperto se valga il termine di 10 giorni o quello di 5 giorni del vecchio art. 14 c. 6.
  • Fermo per accertamenti: restano incerti il momento da cui decorre il fermo, il raccordo del termine di 48 ore con le altre previsioni e il perimetro soggettivo della competenza del Giudice di Pace. Il Massimario richiama anche i “modi” del fermo alla luce della riserva assoluta di legge (Corte cost. 96/2025). Il CSM segnala il carico sugli uffici del Giudice di Pace e sulle procure.
  • Riesame d’ufficio: la direttiva prevede il riesame giurisdizionale d’ufficio delle restrizioni di circolazione in vigore da oltre due mesi; per l’autorizzazione a risiedere la norma italiana prevede solo il reclamo su istanza.
  • Carico giudiziario: la capacità adeguata dell’Italia è di 8.016 procedure di frontiera, che diventano 16.032 dal 12 giugno 2026, 24.048 dal 13 giugno 2027 e 32.064 dal 13 giugno 2028. Il CSM rileva che sono state potenziate le Commissioni e non le sezioni specializzate: le sopravvenienze in protezione internazionale sono passate da circa 38.000 (2023) a circa 80.000 (2025), le pendenze da circa 67.000 a circa 133.000, a fronte di 35.000-40.000 definizioni l’anno.

6. La legge di conversione n. 145/2026

La L. 7 agosto 2026, n. 145 converte il D.L. 100/2026 senza modificazioni: il testo applicabile è quello del decreto e i rilievi che il CSM aveva rivolto al Parlamento restano privi di correzione legislativa.

  • Struttura e vigenza. La legge ha un solo articolo di conversione e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. È stata pubblicata nella G.U. n. 183 dell’8 agosto 2026 ed è in vigore dal 9 agosto 2026. Il decreto è in vigore dal 12 giugno 2026. La ripubblicazione del testo coordinato in G.U. lo qualifica espressamente “convertito, senza modificazioni”.
  • Iter. Senato (A.S. 1939): commissioni 1ª e 2ª in sede referente, Aula il 28 luglio, approvazione il 30 luglio. Camera (A.C. 3053): Aula il 4 agosto, approvazione definitiva il 5 agosto.
  • Effetti sulle competenze. L’art. 14 (sezioni specializzate), l’art. 12 c. 2 lett. g (art. 14.1 TUI) e l’art. 17 c. 4 (transitorio) restano nel testo originario. La Corte costituzionale (ord. 167/2026) li cita “come convertiti” con il contenuto già visto. La conversione non ha toccato il termine del 31 ottobre 2026 dell’art. 17 c. 1, ma lo ha poi prorogato al 30 aprile 2027 il D.L. 29 settembre 2026, n. 168 (G.U. n. 226 del 29 settembre 2026, in vigore dal 30 settembre), che modifica anche il c. 3 sul documento rilasciato alla registrazione. Il D.L. 168/2026 è in corso di conversione alla Camera (A.C. 3121).
  • Rilievi del CSM non recepiti (parere dell’8 luglio 2026).
    • Coordinamento con il d.lgs. 142/2015: il CSM segnalava che l’art. 6 c. 5, secondo periodo, e l’art. 14 c. 6, secondo periodo, conservavano il rinvio alla Corte d’appello di cui all’art. 5-bis D.L. 13/2017, abrogato. Il decreto ha sostituito “corte d’appello” con “giudice” nell’ultimo periodo dell’art. 6 c. 5 e nel c. 8, ma non nei punti segnalati.
    • Ufficio per il processo stralcio (art. 16): restano senza chiarimento l’assegnabilità dei giudici di pace “confermati”, il raccordo tra i commi 3 e 4, la “destinazione in via esclusiva” per dodici mesi e l’applicabilità dell’art. 10 d.lgs. 116/2017.
    • Decisioni monocratiche delegate a giudici onorari in materie prima collegiali: il CSM le indica come criticità.
    • Personale delle sezioni specializzate: la proroga dei contratti è di soli tre mesi, mentre il CSM auspicava la stabilizzazione.
  • Attuazione ulteriore. Secondo l’EUAA, l’attuazione completa del Patto passa dal disegno di legge A.S. 1869, in esame al Senato, che conferisce una delega al Governo.

7. CPR esterni: il centro di Gjadër (Albania)

Il D.L. 100/2026 non vieta né autorizza espressamente i CPR esterni: la fonte resta la L. 14/2024 (come modificata dal D.L. 37/2025), mentre la compatibilità con il diritto UE è all’esame della Corte di giustizia, di cui non ho trovato sentenze al 13 ottobre 2026.

Fonte normativa

  • Protocollo Italia-Albania, firmato a Roma il 6 novembre 2023 e ratificato con la L. 21 febbraio 2024, n. 14. Le strutture albanesi (Shëngjin e Gjadër) restano sotto giurisdizione italiana. L’art. 4 c. 3 del Protocollo consente ingresso e permanenza dei migranti al solo fine delle procedure di frontiera o di rimpatrio, per il tempo strettamente necessario, e impone all’Italia di trasferirli subito fuori dall’Albania se viene meno il titolo di permanenza.
  • Art. 3 c. 4 L. 14/2024, come modificato dal D.L. 28 marzo 2025, n. 37 (conv. L. 23 maggio 2025, n. 75): la struttura per il rimpatrio di Gjadër è equiparata ai CPR dell’art. 14 TUI, e il trasferimento da un CPR italiano non fa venire meno il titolo di trattenimento né incide sulla procedura amministrativa.
  • Art. 6 c. 2-bis d.lgs. 142/2015, inserito dalla L. 75/2025: la mancata convalida del trattenimento del richiedente che ha presentato domanda in un CPR non preclude un nuovo trattenimento ex art. 6 c. 2. Se questo è adottato subito, o entro 48 ore dalla comunicazione della mancata convalida, il richiedente resta nel centro fino alla decisione sulla convalida.

Giurisprudenza anteriore al 12 giugno 2026

DataAutoritàContenuto
Ottobre-novembre 2024Tribunale di Roma, sezione immigrazioneNon convalida i primi trattenimenti a Gjadër (procedura di frontiera) perché i Paesi di provenienza non sono “sicuri”. Con ordinanze del 31 ottobre e del 4 novembre 2024 rinvia alla Corte di giustizia.
1 agosto 2025Corte di giustizia (Grande Sezione), C-758/24 e C-759/24, Alace e CanpelliUno Stato può designare Paesi sicuri con atto legislativo, ma la designazione deve poter essere oggetto di controllo giurisdizionale effettivo, e il Paese deve offrire protezione a tutta la popolazione.
Aprile 2025Corte d’appello di RomaOrdinanza (ASGI indica il 19 aprile): né il Protocollo né la legge di ratifica, anche dopo il D.L. 37/2025, consentono di trattenere a Gjadër chi ha chiesto asilo. Solo le procedure di frontiera o di rimpatrio costituiscono titolo di permanenza.
Maggio 2025Cass. pen., sez. I, n. 17510/2025Legittimo il trattenimento nel CPR di Gjadër anche dopo la domanda di asilo, perché la struttura è equiparata ai CPR italiani.
19, 23 e 26 maggio 2025Corte d’appello di RomaProvvedimenti con cui si rivolge alla Corte di giustizia e critica la decisione della Cassazione del mese.
29 maggio 2025 (dep. 20 giugno)Cass. pen., sez. I, ord. n. 23105/2025Cambia orientamento e rinvia alla Corte di giustizia (C-414/25, Sedrata): la direttiva 2008/115 osta al trasferimento in Albania di trattenuti ex art. 14 TUI senza prospettiva di rimpatrio? L’art. 9 par. 1 direttiva 2013/32 osta al trattenimento in Albania del richiedente con domanda ritenuta strumentale? La Cassazione considera le aree albanesi territorio di Stato non membro.
5 e 17 novembre 2025Corte d’appello di RomaRinvii (C-706/25 e C-707/25, Comeri e Sidilli): se l’Italia fosse competente a concludere il Protocollo o se la competenza sia esclusiva dell’Unione, e se il regime del Protocollo rispetti le garanzie su trattenimento, difesa, visite e salute.
10 febbraio 2026Tribunale di Roma (R.G. 10914/2025)Condanna il Ministero dell’Interno al risarcimento per il trasferimento da Gradisca a Gjadër senza provvedimento scritto e motivato. La norma fa salvo il titolo di trattenimento ma non sostituisce un atto di trasferimento.
Febbraio-marzo 2026Corte d’appello di RomaNega ripetutamente la convalida a Gjadër, richiamando i rinvii pendenti.
23-24 marzo 2026Corte di giustiziaUdienza sulle cause C-706/25, C-707/25 e C-414/25.
23 aprile 2026AG Emiliou, C-414/25Il Protocollo è in linea di principio compatibile: il diritto UE non vieta un centro di rimpatrio fuori dal territorio, ma continua ad applicarsi e impone assistenza legale e linguistica, contatti familiari, tutela di minori e vulnerabili, riesame giurisdizionale tempestivo. Conclusioni non vincolanti.
5 giugno 2026Italia-AlbaniaScambio di note interpretativo del Protocollo su contatti con familiari, autorità consolari, avvocati, organizzazioni internazionali.
11 giugno 2026AG Medina, C-706/25 e C-707/25Nessuna norma UE regola la localizzazione dei centri, quindi gli Stati possono situarli in Albania senza invadere la competenza esclusiva dell’Unione. I motivi di trattenimento sono però armonizzati e le garanzie minime vanno assicurate a livello equivalente a quello nazionale. Protocollo e norme italiane non sembrano garantire con norme chiare difesa, vita privata e familiare, rilascio immediato alla scadenza della convalida. Conclusioni non vincolanti.

Il D.L. 100/2026: divieto o consentito?

  • Nessuna disposizione espressa. Negli artt. 1-17 che ho letto non compaiono il Protocollo, la L. 14/2024 o il D.L. 37/2025, e la L. 145/2026 converte il decreto senza modifiche. Il decreto non abroga né modifica la fonte dei centri albanesi, quindi non li vieta.
  • Nemmeno li autorizza. Non introduce una base nuova per trattenimenti o procedure di frontiera fuori dal territorio nazionale.
  • Impostazione territoriale del nuovo quadro. Il decreto ancora luoghi di frontiera e di trattenimento ai “luoghi individuati” ai sensi dell’art. 54 par. 3 reg. 2024/1348 (art. 10-ter c. 1 TUI, art. 6 c. 3 d.lgs. 142/2015) e, per il trasferimento in procedura di frontiera, a luoghi “sul territorio nazionale” (art. 28-bis.2 d.lgs. 25/2008). L’art. 10-ter c. 1.1 TUI precisa che l’accesso a quei luoghi non equivale a ingresso “nel territorio dello Stato”. Secondo una lettura critica (ADIF), questo esclude i Paesi terzi dalla procedura di frontiera del Patto. È una lettura sistematica, non una pronuncia.
  • Effetto sul giudice. Dal 12 giugno 2026 la convalida del trattenimento del richiedente spetta alla sezione specializzata del Tribunale (art. 3 c. 1 lett. c-bis D.L. 13/2017). Con decreto del 2 luglio 2026 il Tribunale di Roma ha negato la convalida del trattenimento di un cittadino algerino a Gjadër, per l’incertezza dovuta ai rinvii pendenti e privilegiando la libertà personale. Il trattenimento in CPR ex art. 14 TUI resta del Giudice di Pace.
  • Conclusione. La questione si è spostata sul piano UE: pendono le cause C-414/25 e C-706/25 e C-707/25, con conclusioni favorevoli al Protocollo in principio ma condizionate al rispetto delle garanzie.

8. Difensore d’ufficio e garanzie costituzionali

Nelle convalide davanti al Giudice di Pace e alle sezioni specializzate il difensore partecipa necessariamente all’udienza e, se lo straniero non ne ha uno di fiducia, lo designa il giudice dalla tabella dell’art. 29 disp. att. c.p.p.; nelle impugnazioni civili la tutela passa invece dalla procura speciale e dal patrocinio a spese dello Stato.

Norme costituzionali

  • Art. 13 c. 2 Cost.: la libertà personale è inviolabile e può essere limitata solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria nei casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge e di giurisdizione). La Corte costituzionale (sent. 96/2025) ha ritenuto che i “modi” del trattenimento nei CPR siano rimessi quasi per intero a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi, in violazione della riserva assoluta di legge, senza poter intervenire per inammissibilità e rinviando al legislatore.
  • Art. 13 c. 3 Cost.: in casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori. Questi vanno comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle 48 ore successive, sono revocati e privi di ogni effetto. Da qui il modello “48 + 48 ore” delle convalide: accompagnamento coattivo (art. 13 c. 5-bis TUI), trattenimento in CPR (art. 14 TUI), fermo per accertamenti (art. 10-ter c. 2-quinquies e art. 10-quater TUI), trattenimento del richiedente (art. 6 d.lgs. 142/2015). La Corte costituzionale (sent. 212/2023) si è occupata del termine di 48 ore per chiedere la convalida del trattenimento del richiedente.
  • Art. 24 Cost.: la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (c. 2), e ai non abbienti sono assicurati con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione (c. 3). Il difensore d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato attuano questa garanzia. La Corte costituzionale (sent. 39/2025) ha giudicato non giustificabile, neppure per esigenze di speditezza, la contrazione del diritto di difesa nel vecchio giudizio di cassazione sul trattenimento.
  • Art. 111 Cost.: giusto processo, contraddittorio in condizioni di parità e giudice terzo. Il c. 7 ammette sempre il ricorso per cassazione per violazione di legge contro i provvedimenti sulla libertà personale: è il fondamento del ricorso dell’art. 14.1 TUI.
  • Altre norme collegate: art. 10 c. 3 (diritto d’asilo), art. 25 c. 1 (giudice naturale precostituito per legge, sul quale la sent. 205/2025 ha respinto le censure al trasferimento di competenza alle Corti d’appello), art. 117 c. 1 (vincoli UE e CEDU).
  • La Cassazione a Sezioni Unite (n. 18658/2026, in corso di massimazione) richiama le sentenze costituzionali 105/2001, 222/2004, 39/2005, 212/2023, 96/2025, 205/2025 e 40/2026 per affermare che il trattenimento incide sulla libertà personale e richiede la doppia riserva di legge e di giurisdizione.

Quando è prevista l’assistenza del difensore

ProcedimentoNormaAssistenza prevista
Convalida dell’accompagnamento coattivoArt. 13 c. 5-bis TUIPartecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito; patrocinio a spese dello Stato; se manca il difensore di fiducia, difensore designato dal giudice dalla tabella art. 29 disp. att. c.p.p.; interprete se necessario
Convalida e proroga del trattenimento in CPRArt. 14 c. 4 TUIStessa disciplina
Convalida del fermo per accertamentiArt. 10-quater TUIL’autorità informa della facoltà di nominare un difensore di fiducia; in mancanza, la comunicazione va al difensore d’ufficio della tabella art. 29; partecipazione necessaria del difensore; patrocinio a spese dello Stato
Convalida del trattenimento per rifiuto reiterato dei rilieviArt. 10-ter c. 3 TUIRichiama le regole dell’art. 14 TUI, tra cui il c. 4
Convalida del trattenimento del richiedente e prorogheArt. 6, 6-bis, 6-ter d.lgs. 142/2015Rinvio all’art. 14 TUI (la Corte cost. 212/2023 ricorda il rinvio dell’art. 6 c. 5)
Convalida delle misure alternativeArt. 6-quater c. 3 d.lgs. 142/2015Richiama l’art. 14 c. 1-bis TUI
Opposizione all’espulsione prefettiziaArt. 13 c. 8 TUI; art. 18 c. 4 d.lgs. 150/2011Ricorso sottoscrivibile personalmente; se manca il difensore, difensore designato dal giudice dalla tabella art. 29; patrocinio a spese dello Stato
Convalida ex art. 20-ter per i cittadini UEArt. 20-ter d.lgs. 30/2007Non ho verificato la disciplina della difesaDa verificare
Reclamo contro l’autorizzazione a risiedere in un luogo specificoArt. 5-quinquies d.lgs. 142/2015Difensore con procura speciale obbligatorio, e ricorso improcedibile se non compare; il testo richiama il patrocinio a spese dello Stato; nessuna designazione d’ufficio nel testo letto
Ricorso contro la decisione della Commissione in frontieraArt. 35-ter d.lgs. 25/2008Nel testo non è prevista la designazione d’ufficio; per il patrocinio v. art. 16 d.lgs. 25/2008Patrocinio non riletto
Ricorso per cassazione sul trattenimentoArt. 14.1 TUINel testo non è prevista la designazione d’ufficio
Procedimenti penali (reati dell’art. 13 c. 13 e dell’art. 14 c. 5-ter e 5-quater TUI)Art. 97 c.p.p.Difensore d’ufficio nelle forme ordinarie del processo penale
  • Patrocinio a spese dello Stato: il D.L. 100/2026 ne quantifica gli oneri nell’art. 12 c. 3 (3,5 milioni di euro nel 2026 e 7 milioni annui dal 2027), a conferma dell’estensione della misura ai nuovi procedimenti.
  • Udienze a distanza: nel fermo per accertamenti e nel reclamo sull’autorizzazione a risiedere lo straniero può partecipare solo dal luogo in cui si trova il difensore, che ne attesta l’identità (art. 10-quater c. 5; art. 5-quinquies c. 5).
  • Minori: nel fermo per accertamenti il testo letto prevede la presenza di un familiare adulto, di un rappresentante o di una persona formata (art. 10-ter c. 2-septies), senza ulteriori previsioni sul difensore d’ufficio.
  • Fonti UE e CEDU: l’art. 5 CEDU e l’art. 47 della Carta, insieme alla direttiva accoglienza (art. 9 dir. 2013/33 e la disciplina corrispondente della dir. 2024/1346), richiedono accesso gratuito all’assistenza e alla rappresentanza legali nelle verifiche giudiziarie del trattenimento.

Fonti