Un breve commento a due sentenze della giurisprudenza siciliana

L’attuale congiuntura socio-politica si connota per un sempre maggiore ricorso a manifestazioni di piazza e cortei. Tali espressioni di piazza sono assurte a strumento archetipico attraverso il quale la società civile esprime le proprie istanze, le proprie riserve e, soprattutto, il proprio dissenso. Laddove le proteste infiammano, il teatro della manifestazione può tramutarsi in scenario di una potenziale frizione tra i cittadini manifestanti e le Forze dell’Ordine preposte al mantenimento della quiete pubblica. Una simile eventualità esporrebbe i soggetti attivi del dissenso al concreto e non remoto rischio che le loro condotte, poste in essere nel clima di ardore e di forte trasporto emotivo tipico delle manifestazioni di questo genere, travalichino il confine della legalità, financo integrare la fattispecie criminosa prevista e sanzionata dal Codice Penale di resistenza a Pubblico Ufficiale (ex art. 337 c.p.).

Il delitto di resistenza a Pubblico Ufficiale è una figura criminosa posta a presidio di chi svolge pubbliche funzioni e annoverata tra i reati commessi dal privato ai danni della Pubblica Amministrazione. Laratio legis è duplice: da un lato, garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione (presidiato dall’art. 97 Cost.), dall’altro, assicurare la libertà di autodeterminazione e l’integrità fisica dell’agente pubblico. In termini concreti, la fattispecie si realizza quando un individuo pone in essere atti di violenza o minaccia diretti contro un Pubblico Ufficiale (o un Incaricato di Pubblico Servizio) con l’intento specifico di ostacolarlo nel compimento di un atto d’ufficio. Tale fattispecie conosce anche una forma aggravata (art. 339, secondo comma, c.p.), se la violenza o la minaccia sono commesse da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi (anche da parte di una sola), ovvero da più di dieci persone, pur senza l’uso di armi. Beninteso, la violenza e la minaccia non sono elementi accessori, bensì il nucleo portante della norma: devono manifestarsi in modo che la loro forza intimidatoria o coercitiva sia oggettivamente idonea a pregiudicare o impedire il compimento dell’atto da parte del funzionario.

Risulta cruciale evidenziare come, ai fini della rilevanza penale della condotta oppositiva, sia fondamentale che essa abbia natura attiva. La giurisprudenza ha costantemente affermato che la norma punisce esclusivamente l’uso di mezzi violenti o minacciosi espressamente rivolti contro il funzionario o i suoi assistenti.
Per converso, la resistenza passiva – intesa come l’uso moderato della forza non direttamente finalizzata all’offesa o la mera fuga senza violenza – non è sufficiente a configurare il delitto.
Illuminante, ai fini di tracciare una linea di demarcazione tra resistenza attiva e passiva in un contesto di protesta, è la recente giurisprudenza dei Tribunali di Messina e Palermo, che hanno chiarito in quali circostanze l’opposizione in piazza non integra il reato di resistenza.

Con la sentenza n. 2053/2023, il Tribunale di Messina, Prima Sezione Penale, si è pronunciato nel senso dell’assoluzione perché il fatto non sussiste, nei confronti di un gruppo di manifestanti a cui era stato contestato il reato di resistenza aggravata durante un corteo tenuto in occasione del G7 di Taormina nel maggio 2017. In particolare, nel corso dell’iter giudiziario, l’analisi del corredo probatorio ha portato alla conclusione che non era sufficientemente provato un comportamento tale da integrare la fattispecie delittuosa.

Infatti i manifestanti alla testa del corteo, nel momento in cui sono giunti al cospetto del cordone di polizia – disposto dal Questore di Messina al fine di contenere il corteo dei manifestanti entro i limiti territoriali stabiliti da apposito provvedimento questorile – pur non avendo esercitato alcuna pressione su di esso preordinata allo sfondamento, si sono trovati a dover subire l’azione delle Forze dell’Ordine le quali, con la repente sensibilità tattile di una venere acchiappa-mosche, hanno caricato i manifestanti con scudi, manganelli e lacrimogeni al solo contatto con essi. Il Tribunale ha expressis verbis ricondotto il comportamento degli imputati – i quali si erano difesi (con insuccesso) dalle manganellate con l’ausilio dei loro arti, limitandosi a rallentare l’indietreggiamento del corteo – alla resistenza passiva, priva di rilevanza penale. A supporto di questa decisione il Tribunale di Messina ha richiamato un autorevole pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. n. 37353/2008), la qual afferma che l’integrarsi del reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede che l’imputato abbia compiuto atti positivi di aggressione o di minaccia, tali da impedire al pubblico ufficiale di espletare il suo ufficio, “rimanendo al di fuori della fattispecie un comportamento di mera disobbedienza o di resistenza passiva”.

Anche il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Penale, nella sentenza n. 3259/2025, si è espresso con la medesima formula assolutoria in una questione analoga, relativa a un corteo di protesta tenutosi nell’ottobre 2016 , in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Palermo, alla quale era in programma la presenza del già Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Neanche in questo caso il Tribunale ha ritenuto che le condotte ascrivibili ai manifestanti palermitani fossero cariche di quel quantum di violenza tale da integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Sebbene sulla qualificazione della condotta, considerata inidonea a forzare il cordone di polizia preposto dal Questore di Palermo a presidio della delimitazione territoriale della manifestazione, la pronuncia palermitana aggiunga molto poco a quanto già detto con riferimento a quella messinese, essa risulta meritoria di attenzione in quanto i giudici di Palermo hanno dedicato particolare attenzione alla ricostruzione degli elementi materiali del delitto di cui all’art. 337. Difatti, essi fanno salvo l’orientamento della Cassazione secondo il quale integra l’elemento materiale del reato di resistenza al pubblico ufficiale, non solo la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi al compimento di atti di ufficio, ma anche quella di chi, partecipando a una azione collettiva, pur non visto nel gesto di compiere materialmente dette condotte, confronti ripetutamente i pubblici ufficiali avvicinandosi più volte e fronteggiandoli in maniera ostile, così da rafforzare e aggravare l’azione posta in essere da chi lancia corpi contundenti (si veda, ex plurimis, Cass., sez. VI pen., n. 590/2025). Tuttavia, tale condotta rafforzativa necessita di innestarsi su comportamenti di altri soggetti che siano già qualificati da modalità aggressive e incontrovertibilmente violente. Si richiede, insomma, che la manifestazione abbia caratteristiche tali da far presagire un esito di scontro. Il caso di specie non rientrava in tale previsione: la manifestazione, per le modalità con cui era stata condotta, era ben lungi dal prefigurare un esito violento. I manifestanti erano stati ossequiosi delle prescrizioni, non brandivano oggetti contundenti né erano travisati, e il contatto con il cordone di polizia si era limitato alla mera parata delle manganellate con gli arti, confermando l’assenza di resistenza attiva.

Le sentenze dei Tribunali siciliani delineano in modo inequivocabile i limiti di applicabilità del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale nel contesto delle manifestazioni di piazza. Tali pronunce ribadiscono che : la mera dinamica dello scontro fisico subito e la conseguente reazione difensiva, per quanto veemente o concitata, non possono in alcun modo essere assimilate alla figura dell’aggressione diretta e intenzionale, necessaria per la configurabilità del reato. La giurisprudenza, dunque, opera come un baluardo a tutela del diritto di manifestare il proprio pensiero, assicurando che la repressione penale sia riservata esclusivamente alle condotte di violenza attiva e non all’esercizio della resistenza passiva in contesti ad alta tensione.

Dott. Vincenzo Maria Bertola

Prot