C’è una parola che da qualche tempo risuona nel dibattito pubblico con l’aria dell’idea nuova: “remigrazione”. Chi la sventola la presenta come il coraggio di dire ciò che gli altri non osano. Basta però aprire il Testo unico sull’immigrazione, il D.Lgs. 286/1998, per scoprire che mandare via chi non ha titolo per restare è previsto dall’ordinamento da più di un quarto di secolo. È la scoperta dell’acqua calda, venduta come rivoluzione. Si chiama demagogia: promettere facili soluzioni a problemi complessi, ignorando le regole del gioco e sperando che nessuno controlli.

Ciò che c’è già

L’art. 13 disciplina l’espulsione amministrativa. Il prefetto la dispone per chi è entrato sottraendosi ai controlli di frontiera, per chi si trattiene senza permesso di soggiorno (o con permesso scaduto, revocato o annullato) e per chi appartiene a categorie ritenute pericolose. Per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato può intervenire anche il Ministro dell’interno. Dal 2009, poi, l’ingresso e il soggiorno irregolari sono anche un reato (art. 10-bis).

L’art. 14 regola l’esecuzione. Se l’allontanamento immediato non è possibile, perché occorre identificare la persona, ottenere i documenti di viaggio o trovare un vettore, scatta il trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri.

L’art. 16 riguarda i condannati: il giudice può sostituire la pena detentiva con l’espulsione, e lo straniero identificato e detenuto, con pena anche residua non superiore a due anni, può essere espulso invece di scontarla in carcere. A questo si aggiungono l’art. 15 del Testo unico e l’art. 235 del codice penale, che prevedono l’espulsione come misura di sicurezza per chi sia stato condannato e risulti socialmente pericoloso.

Dunque l’irregolare, chi delinque ed è ritenuto pericoloso, chi può scontare la pena nel proprio Paese: tutti già espellibili. Chi promette la “remigrazione” come soluzione a queste situazioni promette di introdurre ciò che esiste. Se il programma è applicare la legge, bene, ma allora serve un altro nome. Se invece vuole andare oltre, deve dire dove, e lì cominciano i guai.

Primo muro: l’articolo 13 della Costituzione, e la Corte che lo ha ricordato

Il ritornello è noto: “Basta cavilli, rimpatriamo più in fretta”. Ma l’accompagnamento coattivo alla frontiera e il trattenimento in un centro sono atti che limitano la libertà personale. L’art. 13 della Costituzione la dichiara inviolabile e ammette restrizioni solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria. Nei casi eccezionali l’autorità di pubblica sicurezza può intervenire, ma entro quarantotto ore deve chiedere la convalida al giudice, che ha altre quarantotto ore per darla, altrimenti il provvedimento decade.

Non è l’opinione di qualche giurista schizzinoso, ma ciò che la Corte costituzionale ha affermato più volte.

Con la sentenza n. 105 del 2001 ha chiarito che il trattenimento nei centri di permanenza temporanea incide sulla libertà personale e non può sfuggire alle garanzie dell’art. 13. Ha ritenuto che la convalida del giudice sull’atto del questore rispetti la riserva di giurisdizione, ma proprio per questo il controllo del giudice è la condizione di legittimità della misura. La libertà personale non si perde attraversando un confine.

Con la sentenza n. 222 del 2004 la Corte è andata oltre e ha bocciato la prima versione della legge Bossi-Fini. Ha stabilito che anche l’accompagnamento coattivo alla frontiera incide sulla libertà personale e rientra nell’art. 13. Non era dunque tollerabile un sistema in cui lo straniero veniva accompagnato alla frontiera prima della convalida, con un controllo giurisdizionale ridotto a una verifica cartolare, senza un vero contraddittorio e senza difesa. Il legislatore dovette correre ai ripari con il D.L. 241/2004. E con la sentenza n. 223 del 2004, decisa lo stesso giorno, la Corte ha dichiarato illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, la previsione dell’arresto obbligatorio dello straniero che non ottemperava all’ordine di allontanamento.

La lezione è chiara. Quando la politica ha cercato di accelerare tagliando le garanzie, la Costituzione ha risposto con una bocciatura. Chi oggi chiede “più velocità” senza dire quale garanzia sacrificare propone di ripetere errori già censurati dalla Consulta, con la differenza che stavolta sarebbero commessi a occhi aperti.

Secondo muro: serve qualcuno che ti voglia

Qui il diritto incontra la geografia. Il rimpatrio è un contratto a tre: lo Stato che espelle, la persona e lo Stato che riceve. E il terzo contraente, spesso, non risponde al telefono. Perché l’espulsione si realizzi, un Paese deve riconoscere l’espellendo come proprio cittadino e riprenderlo, e le autorità consolari devono identificarlo e rilasciare i documenti. Senza accordi di riammissione, o quando non vengono rispettati, l’espulsione resta un foglio di carta. Per questo, secondo i dati ufficiali, da anni solo una parte dei provvedimenti viene eseguita, e non perché i prefetti dimentichino di firmarli.

Nessuna legge italiana, per quanto severa, può obbligare uno Stato sovrano a riprendersi qualcuno. Si può negoziare, incentivare, trattare, non decretare. Pretendere di risolvere la questione con una norma interna più muscolosa è come voler far entrare un ospite non gradito in casa d’altri alzando la voce al citofono.

Terzo muro: l’asilo

Poi c’è chi non è un “irregolare” in senso comune, perché sta chiedendo protezione. L’art. 10, terzo comma, della Costituzione garantisce il diritto d’asilo allo straniero cui sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche. La Convenzione di Ginevra del 1951 (art. 33) vieta di respingere un rifugiato verso luoghi in cui la sua vita o libertà sarebbero minacciate. L’art. 3 della CEDU vieta tortura e trattamenti inumani, senza eccezioni, e lo stesso divieto di allontanamento verso Paesi pericolosi è ribadito dall’art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 19 del Testo unico. Il Protocollo n. 4 alla CEDU vieta inoltre le espulsioni collettive, e l’Italia lo sa bene: è stata condannata a Strasburgo nel caso Hirsi Jamaa (2012).

Nelle versioni più radicali, poi, la “remigrazione” arriva a evocare anche persone che hanno già la cittadinanza italiana. Qui l’ordinamento è netto: uno Stato non espelle i propri cittadini (art. 3 Prot. 4 CEDU) e non li priva della cittadinanza per motivi politici (art. 22 Cost.).

Le obiezioni, e perché non reggono

Sarebbe comodo liquidare tutto con una battuta, ma i sostenitori della remigrazione qualche argomento lo hanno, e va preso sul serio per poterlo smontare con onestà.

“I rimpatri eseguiti sono pochi perché le regole attuali non bastano: servono più posti nei CPR e trattenimenti più lunghi.” Il collo di bottiglia sta altrove: nell’identificazione della persona e nella collaborazione dello Stato di origine, cioè nel secondo muro. Un posto in più in un centro non fa comparire un documento di viaggio. Quanto alla durata, il tempo massimo di trattenimento è stato allungato e accorciato più volte negli anni, senza che il quadro cambiasse in modo risolutivo. E ogni giorno in più di trattenimento è un giorno in più di privazione della libertà, che esige un controllo del giudice: lo ha detto la Corte nel 2001.

“Si possono legare gli accordi di riammissione a visti e aiuti economici.” È uno strumento legittimo, e infatti viene usato da tempo. Ma è diplomazia, non “remigrazione”: funziona se l’altro Stato accetta e non toglie una sola garanzia a chi viene trattenuto o accompagnato. Soprattutto non può mai riguardare chi ha diritto alla protezione, per il quale il divieto di respingimento vale comunque.

“Il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo renderà tutto più rapido.” Il Patto punta a procedure più veloci, ma lo fa dentro i vincoli che qui abbiamo ricordato: divieto di refoulement, diritto a un ricorso effettivo, controllo giurisdizionale. Accelerare le procedure non vuol dire abolire i diritti, e chi lo presenta come una scorciatoia non ne ha letto il testo.

“La Costituzione si può modificare: c’è l’art. 138.” Vero, ma non tutto. L’art. 139 sottrae alla revisione la forma repubblicana, e la Corte costituzionale (sentenza n. 1146 del 1988) ha affermato che esistono principi supremi, tra cui i diritti inviolabili della persona, che nemmeno una legge di revisione può sovvertire. In ogni caso, anche cambiando la Costituzione, resterebbero i vincoli della CEDU e dell’Unione europea. Per uscirne bisognerebbe lasciare i trattati, e questo è un altro discorso, che gli slogan fingono di non vedere.

“Molte garanzie sono solo di legge ordinaria, quindi si cambiano.” Alcune sì, ma non quella che conta: la riserva di giurisdizione sulla libertà personale è scritta nell’art. 13 della Costituzione, e le sentenze del 2001 e del 2004 mostrano che non si aggira con una legge ordinaria.

“Per remigrazione si intendono solo i rimpatri volontari assistiti.” Se è così, la proposta esiste già (esistono programmi di rimpatrio volontario assistito) e nessuno si scandalizza. Ma allora non si capisce perché un’idea tanto banale debba essere agitata come una bandiera. Se invece la parola vuol dire qualcosa di più, che lo dicano chiaramente, perché solo allora si potrà discutere di che cosa e a quale prezzo costituzionale.

Conclusione: la propaganda non è una fonte del diritto

La legge italiana prevede già l’espulsione dell’irregolare, del pericoloso e del condannato che può scontare altrove la pena. Il problema dei rimpatri non sta nella mancanza di slogan: ogni espulsione passa per il giudice, per un Paese terzo disposto ad accogliere e per il rispetto di obblighi internazionali. Le “scorciatoie” e le “intensificazioni” evocate dai sostenitori della remigrazione o sono già legge, o violano la Costituzione e i trattati, come la Corte costituzionale ha già detto quando qualcuno ci ha provato.

Raccontare ai cittadini che esista una via spiccia, nascondendo loro che esiste solo a prezzo di calpestare le garanzie di tutti, è propaganda, non politica. Proporre di ignorare Costituzione e Corte, magari trattandole come il portabicchieri dell’auto (bello averlo, ma nulla di grave se manca), significa mettere in discussione lo Stato di diritto. E quello, a differenza di certi migranti, nessuno lo rimpatria: quando se ne va, se ne va per tutti.

Avv.Giorgio Bisagna Foro di Palermo