Il Tribunale di Palermo, sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, giudice dott. Guarnotta, con sentenza n. 3788/2025, ha accolto il ricorso, proposto da un cittadino brasiliano, volto a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il caso

Il ricorrente, figlio convivente con la madre, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedeva alla Questura di Palermo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, già rilasciato in quanto familiare minore convivente.

Il Questore di Palermo, rigettava l’istanza di rinnovo e, per l’effetto, il Prefetto di Palermo notificava il decreto di espulsione dal territorio dello Stato che veniva annullato dal Giudice di Pace di Palermo, dott.ssa Daniela Liggio, proc. n. 8010/2025, in accoglimento del ricorso pure proposto dallo studio legale Bisagna.

Con riferimento al decreto di rigetto del permesso di soggiorno, il Questore riteneva la presenza di un unico precedente penale commesso dal richiedente in giovane età quale condizione sufficiente per formulare un giudizio prognostico di pericolosità sociale e come tale idoneo a integrare la minaccia concreta ed attuale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento del Questore non teneva minimamente conto di tre elementi fondamentali:

il giudizio di non pericolosità sociale riconosciuto dal Tribunale di Sorveglianza che aveva riconosciuto al richiedente l’espiazione della pena detentiva in regime di semilibertà;

– l’integrazione sociale e lavorativa del ricorrente che dal 2024, in regime di semilibertà, lavorava stabilmente presso un’attività di ristorazione

– il compiuto reinserimento sociale, risultato del percorso di rieducazione costituzionalmente garantito.

Il ricorso

Lo studio legale Bisagna, con ricorso ex art.30 comma 6 D.Lgs. n. 286/1998, censurava la parte in cui l’Amministrazione formulava tale giudizio prognostico di pericolosità sociale omettendo la necessaria valutazione del caso concreto e l’assoluta necessità di ponderazione caso per caso.

Di seguito un estratto della sentenza di accoglimento:

La difesa del ricorrente richiama un orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui, ai fini del diniego di titoli per coesione familiare, non è più previsto un automatismo ostativo fondato sulla mera condanna: occorre un giudizio concreto e attuale di pericolosità, idoneo a prevalere — con motivazione puntuale — su vincoli familiari, durata del soggiorno e inserimento sociale (Cass. 17070/2018; 29148/2020; 30342/2021; 23423/2022; 26173/2023). In tal senso anche Corte cost. n. 202/2013 (necessità di ponderazione caso per caso) e CGUE, 3.9.2020, C‑503/19 e C‑592/19 (no diniego automatico basato sulla sola condanna: va svolto un esame specifico della situazione)”

La sentenza

In totale accoglimento dei motivi censurati con il ricorso,il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata, accertava il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari effettuando la valutazione del caso concreto e attuando un giudizio di bilanciamento che teneva conto del radicamento familiare, dell’inserimento sociale e lavorativo, della durata del soggiorno in Italia e della misura di semilibertà concessa dal Tribunale di Sorveglianza e del suo significato prognostico sulla non pericolosità attuale.

Si riportano le motivazioni della pronuncia di accoglimento che pure si allega.

Tali elementi non sono meri “indici benevoli”, ma fatti decisivi ai sensi degli artt. 5 e 19 T.U.I. e dell’art. 8 CEDU; la loro omessa considerazione integra difetto di istruttoria e violazione di legge. Il giudizio di pericolosità richiesto in tema di coesione familiare deve essere in concreto e all’attualità; qui, al contrario, il provvedimento reintroduce un automatismo ostativo fondato sulla sola tipologia del reato, in contrasto con i principi sopra richiamati e con i precedenti già formatisi sul medesimo interessato nel 2025.

Né vale opporre, come fanno le Amministrazioni, l’autonomia del giudizio amministrativo: tale autonomia non esonera dall’obbligo di una motivazione individualizzata, di un bilanciamento proporzionato e della verifica attuale della minaccia (art. 5, co. 5‑bis T.U.I.). Nel caso di specie, gli elementi post delictum (semilibertà, stabile convivenza, lavoro lecito, integrazione linguistica e sociale, assenza di legami effettivi con il Brasile) smentiscono la tesi di una pericolosità concreta e attuale, come già ritenuto dai G.d.P. nelle decisioni del 14.03.2025 e 26.04.2025”.

È evidente, pertanto, come l’applicazione del diritto al caso di specie comporti una necessaria valutazione del caso concreto.

Avv. Alessia Trenta